Chi intende costruire o apportare modifiche edilizie a un impianto di approvvigionamento idrico lo deve preventivamente notificare alla competente autorità esecutiva cantonale. La presente disposizione non si applica ai proprietari e ai gestori di impianti domestici.
Quando si costruisce, si ristruttura o si gestisce un impianto di approvvigionamento idrico si devono rispettare le regole tecniche riconosciute.
Il gestore è tenuto a far eseguire da personale qualificato regolari operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto di approvvigionamento idrico.
Per il trattamento dell’acqua potabile e la protezione degli impianti di acqua potabile si applica quanto segue:
possono essere utilizzate unicamente le procedure e le sostanze di cui all’allegato 4;
nelle procedure si devono osservare le regole tecniche riconosciute. Riguardo alla purezza, le sostanze devono essere idonee all’uso nell’acqua potabile;
i biocidi utilizzati per la disinfezione devono essere omologati per la disinfezione dell’acqua potabile o dell’impianto di approvvigionamento idrico secondo l’ordinanza del 18 maggio 2005^1^sui biocidi.
Per la disinfezione degli impianti di approvvigionamento idrico si applica il capoverso 4 lettere b e c.
Per la costruzione, la ristrutturazione e la gestione dell’impianto di approvvigionamento idrico devono essere adoperati materiali utilizzabili a contatto con l’acqua potabile che siano stati considerati idonei per la captazione, il trattamento, il trasporto e la conservazione di acqua potabile in base a metodi riconosciuti di prova e valutazione dei materiali.