Qualora gli allegati 1–11 non corrispondano più alle nuove conoscenze o ai nuovi sviluppi e siano necessari provvedimenti immediati a tutela della salute, l’USAV può impartire istruzioni provvisorie alle autorità cantonali d’esecuzione fino a quando gli allegati non sono modificati.1
Le istruzioni sono pubblicate su Internet.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2317). ↩
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