I singoli pezzi di carne fresca di bovino devono essere accompagnati dalle seguenti indicazioni:
i numeri di autorizzazione del macello e del laboratorio di sezionamento;
il Paese in cui l’animale è nato;
il Paese in cui l’animale:
1. ha trascorso la maggior parte della sua esistenza, o
2. è ingrassato in maggiore misura.
In deroga al capoverso 1, la carne fresca di bovino può recare l’indicazione «origine: non UE/SEE» oppure «origine: non Svizzera» insieme all’indicazione «macellato in: (nome del Paese)» se:
la carne è stata prodotta al di fuori dell’UE o dello SEE ed è importata in Svizzera per l’immissione sul mercato; e
le informazioni di cui al capoverso 1 non sono disponibili.
I singoli pezzi di carne fresca di suino, ovino, caprino e pollame devono essere accompagnati dalle seguenti indicazioni:
il Paese in cui l’animale è stato macellato;
il Paese in cui l’animale:
1. ha trascorso la maggior parte della sua esistenza, oppure
2. è ingrassato in maggiore misura.
In deroga al capoverso 3, la carne fresca di suino, ovino, caprino e pollame può recare l’indicazione «allevato al di fuori dell’UE/SEE» o «allevato al di fuori della Svizzera» insieme all’indicazione «macellato in: (nome del Paese)» se:
la carne è stata prodotta al di fuori dell’UE o dello SEE ed è importata in Svizzera per l’immissione sul mercato; e
le informazioni di cui al capoverso 3 non sono disponibili.
Se gli animali sono nati, allevati e macellati nello stesso Paese, in deroga ai capoversi 1 lettere b e c e 3 può essere riportata l’indicazione «Paese di origine X».
Per la carne macinata venduta come tale è necessario indicare il Paese di produzione della carne macinata. Il Paese di origine della carne deve essere indicato solo se non coincide con quello di produzione della carne macinata.
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