Se il tenore alcolico delle bevande è superiore all’1,2 per cento in volume deve essere indicato in «% vol.».
Il tenore alcolico effettivo può avere un margine di tolleranza massimo e minimo dei seguenti valori:
a. 0,8 per cento in volume per:
1. i prodotti vitivinicoli a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta immagazzinati in bottiglie per oltre tre anni,
2. i vini spumanti,
3. i vini spumanti di qualità,
4. i vini spumanti gassificati,
5. i vini frizzanti,
6. i vini frizzanti gassificati,
7. i vini liquorosi;
8. i vini di uve stramature;
b. 1,0 per cento in volume per:
1. la birra con un tenore alcolico di oltre il 5,5 per cento in volume,
2. per le bevande frizzanti ottenute dall’uva,
3. il sidro,
4. il sidro di pere,
5. i vini di frutta e altri prodotti fermentati simili derivati da frutta diversa dall’uva, eventualmente frizzanti o spumanti,
6. l’idromele;
c. 1,5 per cento in volume per le bevande contenenti frutta o parte di piante in macerazione;
d. 0,5 per cento in volume per tutte le altre bevande alcoliche con un tenore alcolico di oltre lʼ1,2 per cento in volume.
La determinazione del tenore alcolico è disciplinata nell’ordinanza del 15 febbraio 20061sugli strumenti di misurazione e dalle disposizioni su di essa basate, emanate dal Dipartimento federale di giustizia e polizia.