Le derrate alimentari devono essere munite di una designazione che permetta di stabilire la partita alla quale appartengono.
Non è necessario indicare la partita:
a. nel caso di prodotti agricoli:
1. venduti o consegnati direttamente dall’azienda agricola a centri di deposito o di confezionamento,
2. avviati verso organizzazioni di produttori, oppure
3. raccolti per essere subito integrati in un sistema operativo di preparazione o di trasformazione;
b.1 nel caso di derrate alimentari immesse sfuse sul mercato ai sensi dellʼarticolo 2 capoverso 1 numero 12 ODerr;
c. quando il termine minimo di conservazione, la data di scadenza, di imballaggio o di raccolta sono forniti nella caratterizzazione e indicano in modo chiaro e nell’ordine almeno il giorno e il mese;
d. sulle porzioni individuali di gelato, se l’indicazione è fornita sull’imballaggio collettivo.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFI del 27 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 2337). ↩
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