Le indicazioni della dichiarazione del valore nutritivo devono:
figurare nello stesso campo visivo;
essere presentate insieme in un formato chiaro e nell’ordine di presentazione stabilito nell’allegato 11;
essere presentate in formato tabulare con allineamento delle cifre; in mancanza di spazio, possono essere presentate in formato lineare.
In via supplementare il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive possono essere presentati in un altro formato o mediante forme o simboli grafici oltre a parole o numeri.
Per le indicazioni di cui all’articolo 23 capoverso 3 vale quanto segue:
devono essere presentate nel campo visivo principale;
devono rispettare la dimensione di carattere minima secondo l’articolo 4 capoverso 3;
possono essere presentate in un formato diverso da quello di cui al capoverso 1 lettera c.
Nel caso di derrate alimentari immesse sfuse sul mercato e bevande con un tenore alcolico superiore all’1,2 per cento in volume, le indicazioni possono essere presentate in un formato diverso da quello stabilito nel capoverso 1 lettera c.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.