Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive possono essere espressi per porzione o unità di consumo, al fine di essere facilmente riconoscibili dal consumatore, nei seguenti casi:
se è fornita anche l’indicazione per 100 g o 100 ml (art. 27 cpv. 1 e 2);
nel caso dell’articolo 27 capoverso 3, se l’indicazione è fornita in aggiunta o in sostituzione a quella per 100 g o 100 ml.
Se è fornita un’indicazione secondo l’articolo 23 capoverso 3 lettera b, le quantità di sostanze nutritive e la percentuale delle quantità di riferimento stabilite nellʼallegato 10 parte B possono essere espresse anche solo per porzione o unità di consumo. Il valore energetico deve essere espresso sia per 100 g o 100 ml sia per porzione o unità di consumo.
Se l’indicazione è fornita per porzione o unità di consumo, deve essere quantificata la porzione o l’unità considerata e indicato il numero di porzioni o unità di consumo contenute nell’imballaggio.
La porzione o lʼunità di consumo considerata deve essere indicata immediatamente accanto alla dichiarazione del valore nutritivo.
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