Se la ricetta di una derrata alimentare è modificata per ridurre la quantità di zuccheri aggiunti o di sale da cucina aggiunto, è possibile informarne i consumatori se:
la riduzione non è compensata con ingredienti di sapore dolce o salato;
la riduzione di zuccheri aggiunti o sale da cucina aggiunto rispetto alla ricetta precedente è pari almeno al 5 per cento; e
la nuova ricetta del prodotto nel suo complesso contiene meno zucchero o sale della ricetta precedente.
L’informazione deve soddisfare i seguenti requisiti:
deve riferirsi allʼadeguamento della ricetta della derrata alimentare;
deve mettere in evidenza il cambiamento di sapore «dolce» o «salato»;
non può reclamizzare lʼentità della riduzione dello zucchero aggiunto o del sale da cucina aggiunto;
può essere utilizzata per un anno dalla prima data di produzione dei prodotti con lʼadeguamento della ricetta;
allo scadere di un anno, i prodotti con questa informazione possono essere consegnati ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.
L’informazione non è ammessa sulle bevande con un tenore alcolico superiore all’1,2 per cento in volume.
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