Informazioni sulle derrate alimentari: qualunque informazione concernente una derrata alimentare messa a disposizione dei consumatori, ma anche degli intermediari e delle imprese di trasformazione mediante un’etichetta, altri materiali di accompagnamento o altri mezzi, comprese le moderne tecnologie o la comunicazione verbale.
Campo visivo: tutte le superfici di un imballaggio che possono essere lette da un unico angolo visuale.
3 Leggibile: caratteristica dell’aspetto esteriore delle informazioni che significa che esse sono visivamente accessibili al pubblico; questa caratteristica è determinata da diversi fattori, tra cui le dimensioni del carattere, la spaziatura tra le lettere, l’interlinea, lo spessore, il tipo di colore, il carattere tipografico, la proporzione tra larghezza e altezza delle lettere, la superficie del materiale nonché il contrasto tra scritta e sfondo.
Denominazione specifica:
4.1 denominazione di una derrata alimentare prescritta dalle disposizioni di legge vigenti a essa applicabili (denominazione legale );
4.2 denominazione accettata dai consumatori quale denominazione di una determinata derrata alimentare, senza necessitare di ulteriori spiegazioni (denominazione usuale ); oppure
4.3 denominazione che descrive una derrata alimentare e, se necessario, il suo uso ed è sufficientemente precisa al fine di consentire ai consumatori di determinare la sua reale natura e distinguerla da altri prodotti con i quali potrebbe essere confusa (denominazione descrittiva ).
Termine minimo di conservazione : data fino alla quale una derrata alimentare conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione.
Data di scadenza : data entro la quale la derrata alimentare deve essere consumata. Dopo tale data la derrata alimentare non può più essere consegnata come tale ai consumatori.
Partita : insieme di unità di produzione o di vendita di una derrata alimentare che sono state prodotte, fabbricate o imballate in condizioni praticamente uguali.
Sostanza nutritiva : grassi, carboidrati, fibre, proteine, sale nonché vitamine e sali minerali elencati nell’allegato 10 parte A numero 1 della presente ordinanza nonché sostanze che appartengono o sono componenti di una di tali categorie;
Dichiarazione del valore nutritivo o caratterizzazione del valore nutritivo: informazioni indicanti:
9.1 il valore energetico, il valore calorico o l’energia; oppure
9.2 il valore energetico e una o più delle sostanze nutritive seguenti:
carboidrati (zuccheri o sorte di zuccheri, polialcoli, amido),
fibre alimentari,
proteine,
sale,
vitamine e sali minerali elencati nell’allegato 10 parte A numero 1, se sono presenti in quantità significative conformemente a quanto definito nell’allegato 10 parte A numero 2.
Grassi: tutti i lipidi, compresi i fosfolipidi.
Acidi grassi saturi : gli acidi grassi senza doppi legami.
Acidi grassi trans : gli acidi grassi con almeno un doppio legame non coniugato (vale a dire interrotto da almeno un gruppo metilenico) tra atomi di carbonio in configurazione trans.
Acidi grassi monoinsaturi : gli acidi grassi con un doppio legame cis.
Acidi grassi polinsaturi : gli acidi grassi con due o più doppi legami interrotti da gruppi metilenici cis in configurazione cis.
Carboidrati : qualsiasi carboidrato metabolizzato dall’uomo, compresi i polialcoli.
Zuccheri : tutti i monosaccaridi e i disaccaridi presenti nelle derrate alimentari, esclusi i polialcoli.
Polialcoli: gli alcoli comprendenti più di due gruppi idrossili.
Fibre : i polimeri di carboidrati composti da tre o più unità monomeriche, che non sono né digeriti né assorbiti nell’intestino tenue umano e appartengono a una delle seguenti categorie:
18.1 polimeri di carboidrati commestibili naturalmente presenti nelle derrate alimentari quando sono consumati;
18.2 polimeri di carboidrati commestibili ottenuti da materie prime alimentari mediante procedimenti fisici, enzimatici o chimici e che hanno un effetto fisiologico benefico dimostrato da prove scientifiche universalmente riconosciute;
18.3 polimeri di carboidrati sintetici commestibili che hanno un effetto fisiologico benefico dimostrato da prove scientifiche universalmente riconosciute.
Proteine: il contenuto proteico calcolato con la seguente formula: proteine = azoto totale (secondo Kjeldahl) × 6,25.
Sale: il contenuto equivalente di sale calcolato mediante la formula: sale = sodio × 2,5.
Valore medio: il valore che rappresenta meglio le quantità di sostanze nutritive contenute in una derrata alimentare e che tiene conto delle variazioni stagionali, delle abitudini di consumo e degli altri fattori che possono influenzare il valore effettivo.
Glutine: frazione proteica del frumento, della segale, dell’orzo, dell’avena o delle loro varietà incrociate e dei loro derivati, alla quale alcune persone sono intolleranti, non solubile in acqua e in soluzione di cloruro di sodio di 0,5 M.
Frumento: tutte le specie di Triticum.
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