L’indicazione quantitativa non è richiesta:
1.1 per un ingrediente o categoria di ingrediente:
il cui peso netto sgocciolato è specificato,
la cui quantità deve già figurare nella caratterizzazione sulla base di un’altra disposizione,
che è utilizzato in piccole quantità a fini di aromatizzazione, oppure
che, pur figurando nella denominazione della derrata alimentare, non è suscettibile di determinare la scelta dei consumatori, poiché la loro variazione di quantità non è essenziale per caratterizzare la derrata alimentare o tale da distinguerla da altre derrate simili;
1.2 quando un’altra disposizione determina in modo preciso la quantità dell’ingrediente o della categoria di ingredienti senza prevederne l’indicazione nella caratterizzazione; oppure
1.3 nei casi di cui all’allegato 5 parte A numeri 4 e 5.
L’articolo 12 capoverso 1 lettere a–c non si applica nel caso:
2.1 di ingredienti o di categorie di ingredienti rientranti nell’indicazione «con edulcorante(i)» o «con zucchero(i) ed edulcorante(i)», quando la denominazione della derrata alimentare è accompagnata da tale indicazione secondo l’allegato 5; oppure
2.2 di vitamine o di sali minerali aggiunti, quando tali sostanze devono essere inserite in una dichiarazione del valore nutritivo.
L’indicazione della quantità di un ingrediente o di una categoria di ingredienti:
3.1 è espressa in percentuale e corrisponde alla quantità dell’ingrediente o degli ingredienti al momento del loro utilizzo; e
3.2 figura nella denominazione della derrata alimentare o immediatamente accanto a tale denominazione, o nell’elenco degli ingredienti in rapporto con l’ingrediente o la categoria di ingredienti in questione.
In deroga al numero 3 si applica quanto segue:
4.1 nel caso di derrate alimentari alle quali è stata sottratta acqua mediante trattamento termico o in altro modo, deve essere indicata, in per cento in massa, la quantità degli ingredienti trasformati, riferita al prodotto finito. Se tale quantità o la quantità complessiva di tutti gli ingredienti menzionata nella caratterizzazione supera il 100 per cento, deve invece essere indicato il peso dell’ingrediente o degli ingredienti utilizzati per fabbricare 100 g di prodotto finito;
4.2 la quantità degli ingredienti volatili deve essere indicata in funzione della loro proporzione ponderale nel prodotto finito;
4.3 la quantità degli ingredienti impiegati in forma concentrata o disidratati e ricostituiti durante la fabbricazione può essere indicata sulla base della loro proporzione ponderale prima della concentrazione o della disidratazione;
4.4 la quantità degli ingredienti impiegati nelle derrate alimentari concentrate o disidratate da ricostituirsi mediante l’aggiunta di acqua, può essere indicata sulla base della loro proporzione ponderale nel prodotto ricostituito.
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