817.022.31OAddDepartmental Ordinance1 gen 2014Fonte originale
Gli additivi e le derrate alimentari a cui vengono aggiunti uno o più additivi possono essere utilizzati esclusivamente secondo le disposizioni della presente ordinanza.
Quali additivi possono essere utilizzate esclusivamente le sostanze secondo l’allegato 1a .
Ai gruppi di additivi secondo l’allegato 2 si applicano le condizioni d’uso comuni.
L’ammissibilità degli additivi e dei gruppi di additivi nelle singole derrate alimentari è disciplinata nell’allegato 3 lettera B.
Un additivo deve essere utilizzato secondo la buona prassi di fabbricazione (BPF). La BPF è rispettata qualora:
l’additivo sia utilizzato in una quantità non superiore a quella necessaria per ottenere l’effetto voluto; e
l’utilizzazione dell’additivo non sia ingannevole per il consumatore.
Non sono considerati additivi:
i coadiuvanti tecnologici;
le sostanze utilizzate per la protezione dei vegetali e dei prodotti vegetali;
le sostanze aggiunte alle derrate alimentari a fini nutrizionali;
le sostanze per il trattamento dell’acqua potabile;
i monosaccaridi, i disaccaridi e gli oligosaccaridi nonché le derrate alimentari utilizzate per le loro proprietà dolcificanti e contenenti tali sostanze;
le derrate alimentari, liofilizzate o concentrate, che sono aggiunte durante la fabbricazione di derrate alimentari composte per le loro proprietà aromatizzanti, gustative o fisiologiche–nutrizionali e che possiedono l’effetto secondario di colorare;
le sostanze utilizzate nei materiali di copertura o rivestimenti ma che non fanno parte delle derrate alimentari e non sono destinate a essere consumate con queste ultime;
i prodotti contenenti pectina ottenuti da residui essiccati di mele spremute o dalla scorza essiccata di agrumi oppure da una miscela di tali sostanze mediante trattamento con acido diluito e successiva neutralizzazione parziale con sodio o sali di potassio;
le basi o la gomma base per la fabbricazione di gomma da masticare;
la destrina bianca o gialla, l’amido torrefatto o destrinizzato, l’amido modificato con trattamento acido o alcalino, l’amido sbiancato, l’amido modificato fisicamente e l’amido trattato mediante enzimi amilolitici;
il plasma sanguigno, la gelatina alimentare, le proteine idrolizzate e i loro sali, le proteine del latte e il glutine;
gli aminoacidi e i loro sali, tranne l’acido glutammico, la glicina, la cisteina, la cistina e i loro sali;
i caseinati e la caseina;
l’inulina;
gli aromi;
le sostanze secondo l’articolo 2 lettere a e d dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016^1^sui procedimenti tecnologici e sugli ausiliari tecnologici atti al trattamento di derrate alimentari.