817.022.31OAddDepartmental Ordinance1 gen 2014Fonte originale
Su richiesta motivata, l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) può ammettere altri additivi negli allegati 1a –3 e 5.
Nella richiesta occorre dimostrare che sono soddisfatte le seguenti condizioni:
la quantità proposta è innocua per la salute;
è dimostrata una sufficiente necessità tecnologica e l’obiettivo perseguito non può essere raggiunto con altri metodi praticabili dal punto di vista economico e tecnico;
il consumatore non è tratto in inganno dall’utilizzazione del nuovo additivo;
l’additivo presenta vantaggi per il consumatore;
il richiedente presenta i documenti analitici.
In caso di richiesta per l’ammissione di un additivo destinato all’uso come edulcorante, oltre alle condizioni secondo il capoverso 2 occorre dimostrare che è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
l’additivo ha la funzione di sostituire gli zuccheri nella fabbricazione di derrate alimentari a ridotto contenuto calorico, derrate alimentari non cariogene o derrate alimentari senza zuccheri aggiunti;
l’additivo ha la funzione di sostituire gli zuccheri e la sua utilizzazione consente di prolungare la durata di conservazione della derrata alimentare;
l’additivo è destinato a essere impiegato nella fabbricazione di derrate alimentari secondo l’articolo 2 lettere d–f dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016^1^sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari esigenze nutrizionali.
In caso di richiesta per l’ammissione di un nuovo additivo destinato all’uso come colorante, occorre dimostrare che è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
l’additivo restituisce l’apparenza originaria delle derrate alimentari il cui colore è stato alterato dalla trasformazione, dallo stoccaggio, dall’imballaggio e dalla distribuzione, e il cui aspetto può di conseguenza risultare inaccettabile;
l’additivo accresce l’attrattiva visiva delle derrate alimentari;
Una richiesta non è necessaria per gli additivi che possono essere immessi legalmente sul mercato nella quantità utilizzata secondo le prescrizioni dell’Unione Europea determinanti per l’immissione in commercio.