Il registro dei tumori pediatrici registra e analizza i dati dei pazienti colpiti da tumore in giovane età. In quest’ambito assolve i compiti seguenti:
l’esame della competenza ai sensi dell’articolo 8;
il completamento e l’aggiornamento dei dati conformemente all’articolo 9 capoversi 1 e 3;
la registrazione dei dati conformemente all’articolo 10;
la verifica relativa alle malattie tumorali non notificate conformemente all’articolo 11;
l’elaborazione dei dati conformemente all’articolo 14 capoverso 2;
la stesura dei rapporti sulla salute e la pubblicazione dei risultati conformemente all’articolo 16;
le misure di sostegno conformemente all’articolo 17;
la collaborazione internazionale conformemente all’articolo 20.
Il Consiglio federale stabilisce il limite d’età dei pazienti per i quali la registrazione dei dati compete al registro dei tumori pediatrici. Se designato competente, il registro dei tumori pediatrici lo rimane fino al decesso del paziente.
Il registro dei tumori pediatrici trasmette periodicamente i dati di base registrati e il codice numerico del caso al registro cantonale dei tumori competente.
Nel caso dei pazienti colpiti da tumore in giovane età, gli ospedali e l’UST devono adempiere gli obblighi di cui all’articolo 11 capoverso 2 nei confronti del registro dei tumori pediatrici.
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