I medici, gli ospedali e le altre istituzioni sanitarie private o pubbliche che diagnosticano o trattano una malattia tumorale (persone e istituzioni soggette all’obbligo di notifica) raccolgono i seguenti dati del paziente:
cognome e nome;
numero d’assicurato di cui all’articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 19461sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (numero d’assicurato);
indirizzo;
data di nascita;
sesso;
dati diagnostici sulla malattia tumorale;
dati sul trattamento iniziale.
Le persone e istituzioni soggette all’obbligo di notifica notificano i dati al registro dei tumori competente, unitamente ai dati necessari alla loro identificazione.
Il Consiglio federale stabilisce:
la cerchia delle persone e delle istituzioni soggette all’obbligo di notifica;
le malattie tumorali escluse dalla raccolta di dati;
l’estensione dei dati da raccogliere secondo il capoverso 1 e dei dati necessari secondo il capoverso 2 nonché le modalità della loro trasmissione.
Nel determinare l’estensione dei dati da raccogliere, il Consiglio federale tiene conto degli standard internazionali riconosciuti.