A decorrere dalla sua entrata in vigore, devono essere trattati conformemente alla presente legge anche i dati personali già trattati in un registro cantonale dei tumori o nel registro dei tumori pediatrici.
Il Consiglio federale stabilisce la durata dell’obbligo di codificare i dati, di assegnare loro un codice numerico del caso, di completarli, di aggiornarli e di trasmetterli al servizio nazionale di registrazione dei tumori.
Può prevedere che i dati delle persone decedute prima dell’entrata in vigore della presente legge non debbano essere trattati conformemente alle disposizioni di quest’ultima qualora ciò comporti un onere eccessivo.
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