818.331ORMTFederal Council Ordinance1 giu 2018Fonte originale
Il medico che comunica la diagnosi è responsabile per l’informazione del paziente e la documentazione che ne attesta l’avvenuta trasmissione.
Il paziente deve essere informato oralmente su:
la notifica di dati al registro dei tumori competente;
il diritto di opporsi alla registrazione dei dati in ogni momento senza addurre motivi.
Al paziente è inoltre consegnata l’informazione scritta messa a disposizione dal servizio nazionale di registrazione dei tumori o dal registro dei tumori pediatrici.
L’informazione scritta del paziente deve comprendere oltre ai contenuti di cui all’articolo 5 LRMT e al capoverso 2:
lo scopo della registrazione;
la procedura per completare e aggiornare i dati;
la competenza per il trattamento dei dati;
il termine di attesa secondo l’articolo 17 capoverso 1;
l’anonimizzazione o la distruzione dei dati in caso di opposizione;
il diritto del paziente al sostegno da parte del servizio nazionale di registrazione dei tumori nell’esercizio dei diritti relativi alla protezione dei dati e all’opposizione;
la possibilità di revocare l’opposizione;
la possibilità che i registri dei tumori ricevano dalle persone e istituzioni soggette all’obbligo di notifica documenti contenenti dati non necessari alla registrazione, e il termine entro cui questi documenti devono essere distrutti.
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