818.331ORMTFederal Council Ordinance1 giu 2018Fonte originale
Il registro che riceve l’opposizione la inserisce, dopo aver verificato il numero AVS (art. 17 cpv. 2 lett. a), nel sistema d’informazione di cui all’articolo 26 mediante il servizio di pseudonimizzazione.
Esso conferma per scritto a chi ha fatto opposizione che quest’ultima è stata registrata e distrugge i dati di cui all’articolo 14 capoverso 2.
Nel momento in cui viene a conoscenza di un’opposizione, uno dei registri cantonali dei tumori, il registro dei tumori pediatrici, il servizio nazionale di registrazione dei tumori o l’UST distrugge senza indugio i dati non ancora registrati e anonimizza immediatamente quelli già registrati.
In vista di un’analisi statistica, i registri cantonali dei tumori e il registro dei tumori pediatrici trasmettono in forma anonima al servizio nazionale di registrazione dei tumori i seguenti dati relativi alla persona che ha fatto opposizione:
età in anni;
sesso;
domicilio;
eventuale motivazione dell’opposizione.
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