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Commenti: Art. 16 | Omnilex
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ORMT · Ordinanza sulla registrazione delle malattie tumorali
Art. 16
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Art. 16
Art. 15
Art. 17
818.331
ORMT
Federal Council Ordinance
1 giu 2018
Fonte originale
La persona che ha fatto opposizione può revocarla in qualsiasi momento.
Alla revoca dell’opposizione si applicano per analogia gli articoli 14 e 15 capoverso 1.
Il registro competente può chiedere alle persone e alle istituzioni soggette all’obbligo di notifica di notificare nuovamente i dati del paziente.
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