818.331ORMTFederal Council Ordinance1 giu 2018Fonte originale
Al momento di definire la struttura dei dati supplementari e gli standard di codifica, il servizio nazionale di registrazione dei tumori assicura che, nel quadro della stesura periodica dei rapporti sulla salute di cui all’articolo 16 LRMT, in riferimento alla malattia tumorale in questione possano essere pubblicate informazioni aggiornate sui seguenti ambiti tematici:
qualità dell’assistenza sanitaria, della diagnosi e della terapia;
efficacia delle misure di prevenzione e di diagnosi precoce scelte.
A tale scopo, considera le questioni di politica sanitaria attuali.
Il servizio nazionale di registrazione dei tumori assicura che:
i dati possano essere analizzati in funzione dell’età, del sesso, della regione e dello stadio della malattia al momento della diagnosi;
sia garantita la buona prassi epidemiologica e statistica;
si tenga conto dei requisiti speciali per la registrazione delle malattie tumorali infantili e adolescenziali;
sia garantita la comparabilità dei dati sul piano internazionale.
Nella definizione della struttura dei dati, coinvolge l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), i Cantoni, i registri cantonali dei tumori, il registro dei tumori pediatrici e le associazioni specialistiche mediche.
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