818.331ORMTFederal Council Ordinance1 giu 2018Fonte originale
Per la sua decisione in merito alla delega, il DFI tiene conto in particolare dei seguenti criteri:
capacità di rendimento della persona od organizzazione interessata;
garanzia di soddisfare le prescrizioni in materia di protezione e sicurezza dei dati nonché le specifiche tecniche;
gestione economica dei mezzi a disposizione;
competenza nei seguenti settori:
1. epidemiologia e statistica,
2. oncologia medica,
3. tecnologia dell’informazione,
4. gestione di un registro;
e. esperienza e referenze.
I dettagli sui compiti da adempiere e l’ammontare della remunerazione sono disciplinati in un contratto di diritto pubblico tra l’UFSP e la persona o l’organizzazione incaricata. La durata del contratto deve essere limitata.
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