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Commenti: Art. 22 | Omnilex
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OLL 3 · Ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro (OLL 3)
Art. 22
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822.113
OLL 3
Federal Council Ordinance
1 ott 1993
Fonte originale
Rumori e vibrazioni devono essere evitati o combattuti.
Per proteggere i lavoratori occorre adottare in particolare i seguenti provvedimenti:
provvedimenti edilizi;
provvedimenti concernenti gli impianti d’esercizio;
isolazione acustica o isolamento delle fonti di rumore:
provvedimenti concernenti l’organizzazione del lavoro.
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