822.113OLL 3Federal Council Ordinance1 ott 1993Fonte originale
Un numero sufficiente di gabinetti dev’essere messo a disposizione dei lavoratori in vicinanza dei posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce o dei lavabi.
Il numero di gabinetti è fissato in funzione del numero di lavoratori occupati simultaneamente nell’azienda.
I gabinetti devono essere sufficientemente ventilati e separati dai locali di lavoro mediante atri aerabili.
In vicinanza dei gabinetti devono essere disposte le istallazioni adeguate e il materiale occorrente per lavare e asciugare le mani.
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