822.113OLL 3Federal Council Ordinance1 ott 1993Fonte originale
Se su un posto di lavoro operano lavoratori di più aziende, i rispettivi datori di lavoro devono concordare e adottare i provvedimenti necessari ai fini della tutela della salute. Essi devono informarsi reciprocamente e informare i loro lavoratori sui pericoli e sui provvedimenti atti a prevenirli.
Il datore di lavoro deve esplicitamente avvertire un terzo riguardo alle esigenze in materia di tutela della salute in seno alla propria azienda qualora gli conferisca, per quest’ultima, il mandato di:
pianificare, costruire, modificare o riassestare attrezzature di lavoro nonché edifici e altre costruzioni;
fornire attrezzature di lavoro oppure sostanze nocive alla salute;