822.113OLL 3Federal Council Ordinance1 ott 1993Fonte originale
Il Consiglio federale svizzero
visti gli articoli 6 capoverso 4 e 40 della legge federale del 13 marzo 19641 sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio (legge sul lavoro (LL), di seguito «la legge»)
ordina: