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Commenti: Art. 110a | Omnilex
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OSCi · Ordinanza sul servizio civile
Art. 110a
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Art. 110a
824.01
OSCi
Federal Council Ordinance
1 ott 1996
Fonte originale
(art. 15
a
e 79 LSC)
Il CIVI gestisce una banca dati contenente dati su persone, istituzioni, associazioni e autorità che:
si trovano in un rapporto di diritto amministrativo con il CIVI;
sono interessati all’attività del servizio civile.
Nella banca dati sono registrati i dati delle persone seguenti:
per le persone fisiche: cognome e nome; altrimenti: designazione;
funzione professionale;
titolo accademico;
grado militare;
mandato politico;
dati sulla funzione scientifica;
dati sulla funzione all’interno del sistema dell’obbligo di prestare servizio;
se si tratta di un privato, di un’istituzione pubblica o di un’associazione;
per le associazioni e le autorità: livello federale;
indirizzo privato o professionale; per i media specializzati: indirizzo della redazione;
numeri di telefono;
indirizzi della comunicazione elettronica;
lingua di corrispondenza;
ambiti d’attività secondo l’articolo 4 LSC;
rinvio a documenti redatti o inviati;
dati sui contatti avvenuti;
persona o servizio responsabile dei contatti all’interno del CIVI.
I dati personali sono conservati nella banca dati per cinque anni dopo l’ultimo trattamento e poi cancellati.
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