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Commenti: Art. 29 | Omnilex
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OSCi · Ordinanza sul servizio civile
Art. 29
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824.01
OSCi
Federal Council Ordinance
1 ott 1996
Fonte originale
Per impiego si intendono le prestazioni di servizio civile effettuate nel quadro di una convocazione.
Un impiego effettuato a titolo sostitutivo (art. 43 cpv. 4) è considerato assieme a quello interrotto come un unico impiego.
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