(art. 3, 6 e 43 cpv. 2 LSC)
- Il CIVI riconosce quali istituti d’impiego solo enti aventi una sede in Svizzera.
- Il riconoscimento quali istituti d’impiego è escluso, in particolare, per:
- 1 gli enti di diritto pubblico con fine di lucro;
- le imprese ad economia mista che non esercitano un’attività di utilità pubblica;
- 2 le ditte individuali e i privati che non svolgono la loro attività nell’agricoltura o che non sono riconosciuti dallo Stato quali istituzioni sociali esercitanti un’attività di pubblico interesse.
- Non sono di utilità pubblica gli enti:
- le cui attività principali sono a fine lucrativo;
- 3 le cui attività profittano soltanto a meno di tre persone;
- che subordinano l’ammissione nella cerchia dei beneficiari a condizioni estranee alla materia;
- 4 la cui attività serve unicamente al proprio interesse o alla propria famiglia.
- Gli enti con fine di lucro che svolgono la propria attività nell’ambito sanitario e sociale possono essere riconosciuti quali istituti d’impiego se si tratta di enti di diritto pubblico o di diritto privato nei quali i poteri pubblici hanno la maggioranza del capitale e dei voti.5