(art. 4–6 e 43 cpv. 2 LSC)
- La persona soggetta al servizio civile non può esercitare nell’istituto d’impiego un’attività che serva direttamente alla realizzazione di obiettivi di politica quotidiana dell’istituto d’impiego o che sia suscettibile di influire sull’esercizio dei diritti politici degli Svizzeri.
- La persona soggetta al servizio civile non può svolgere nell’istituto d’impiego alcuna attività di avvocato che potrebbe essere diretta contro le autorità.
2bis. La persona soggetta al servizio civile non può assumere, nel corso di un periodo d’impiego nell’ambito d’attività «scuola, dal livello prescolastico al livello secondario II», la responsabilità di insegnante.1
- La persona soggetta al servizio civile può utilizzare, nel corso di un periodo d’impiego, al massimo la metà del suo tempo per lavori di sostegno amministrativo o attività manuali qualificate.
- La limitazione dei lavori di sostegno amministrativo non si applica:
- se lo stato di salute della persona che presta servizio civile lo richiede;
- 2 nel quadro di impieghi speciali e di impieghi per la prevenzione o l’aiuto in caso di catastrofe o di situazioni d’emergenza o per la rigenerazione dopo simili eventi;
- 3 .
- nel quadro di impieghi presso il CIVI.