(art. 7 cpv. 4 lett. a e 19 LSC)
- Il CIVI può autorizzare un impiego a titolo di prova di cinque giorni al massimo qualora:
- il colloquio non sia sufficiente per determinare l’idoneità della persona soggetta al servizio civile;
- il collocamento della persona soggetta al servizio civile comporti difficoltà; o
- debba essere appurata l’idoneità a un impiego all’estero.
- Il CIVI rifiuta l’impiego a titolo di prova qualora:
- la persona soggetta al servizio civile non soddisfi manifestamente i requisiti contenuti nel mansionario; o
- sia già stato autorizzato un test attitudinale.