824.01OSCiFederal Council Ordinance1 ott 1996Fonte originale
(art. 22 cpv. 1 e 3 LSC)
La convocazione è notificata per iscritto. Il CIVI può vincolarla a oneri.
La convocazione a un colloquio presso l’istituto d’impiego e il CIVI può essere fatta oralmente. Su richiesta della persona soggetta al servizio civile, il CIVI conferma la convocazione per scritto.
Il CIVI invia la convocazione a un corso di formazione, a un periodo d’impiego a titolo di prova o a un test attitudinale al più tardi 30 giorni prima. Per i corsi di durata superiore a cinque giorni, il termine di convocazione è di 60 giorni.
Per i colloqui presso l’istituto d’impiego e il CIVI nonché per le visite mediche in vista di un impiego all’estero vale un termine di convocazione di dieci giorni.
Il CIVI non convoca la persona soggetta al servizio civile a un periodo d’impiego che avrebbe luogo nei tre mesi che precedono un esame importante.
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