(art. 7a , 21 e 22 cpv. 3 LSC)
- Il CIVI può revocare prima dell’inizio dell’impiego una convocazione emessa per un altro impiego nel servizio civile o interrompere anzitempo un impiego in corso e convocare la persona interessata, con una decisione di trasferimento, a un impiego speciale, a un impiego per l’aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d’emergenza o a un impiego per la rigenerazione.
- Il capoverso 1 si applica anche per gli impieghi per la prevenzione di catastrofi e di situazioni d’emergenza se le misure previste si riferiscono a un evento imminente.
- Le decisioni di trasferimento per impieghi per l’aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d’emergenza nonché per la rigenerazione devono essere emesse entro i sei mesi successivi al momento in cui si è verificata la catastrofe o la situazione d’emergenza.
- Il CIVI notifica la decisione di trasferimento per un impiego della durata massima di 26 giorni al più tardi sette giorni prima dell’inizio dell’impiego e, per un impiego di durata più lunga, al più tardi 14 giorni prima del suo inizio.
- Il CIVI può convocare la persona soggetta al servizio civile per una data o per una durata diversa da quella decisa inizialmente.
- In casi particolarmente urgenti, il CIVI dà la priorità alle decisioni di trasferimento rispetto alle convocazioni secondo l’articolo 40a .
- D’intesa con la persona soggetta al servizio civile e con l’istituto d’impiego iniziale, il CIVI determina prima della fine del trasferimento se l’impiego iniziale debba essere effettuato o proseguito.
- La persona soggetta al servizio civile, l’istituto d’impiego iniziale e i terzi non possono far valere alcuna pretesa risarcitoria se l’impiego iniziale non è effettuato o proseguito.