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Art. 54

824.01OSCiFederal Council Ordinance1 ott 1996Fonte originale

(art. 24 LSC)

  1. Per 30 giorni d’impiego, il CIVI computa quali giorni di servizio civile adempiuto non oltre sei giorni di assenza dovuta a malattia o infortunio.
  2. Per periodi d’impiego più brevi e per frazioni inferiori a 30 giorni, il CIVI computa al massimo il numero di giorni di assenza indicato nell’Appendice 2 numero 2.1
  3. I giorni in cui la persona che presta servizio civile è solo parzialmente capace di lavorare non valgono quali giorni di assenza.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215).

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