824.01OSCiFederal Council Ordinance1 ott 1996Fonte originale
(art. 27 cpv. 5 LSC)
La persona che presta servizio civile assume i compiti supplementari risultanti dall’alloggio e dal vitto in comune, anche se essi devono essere adempiuti fuori dalle ore di lavoro.
L’esecuzione di tali compiti non vale come effettuazione di ore supplementari.
L’istituto d’impiego provvede affinché i compiti supplementari siano ripartiti nel modo più equo possibile tra i membri del gruppo.
Nel fissare l’orario di lavoro di ogni membro del gruppo, l’istituto d’impiego tiene conto dell’onere addizionale risultante dall’adempimento dei compiti supplementari.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.