824.01OSCiFederal Council Ordinance1 ott 1996Fonte originale
(art. 28 cpv. 4 LSC)
Le ore supplementari effettuate conferiscono alla persona che presta servizio civile il diritto di disporre di un tempo libero d’uguale durata, salvo che l’istituto d’impiego non accordi alcuna compensazione, o accordi una compensazione minore, ai propri lavoratori.
Le ore supplementari decadono senza dar luogo ad indennità se non sono state compensate prima della fine del periodo d’impiego.
Un periodo d’impiego non può essere prolungato per permettere la compensazione di ore supplementari.
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