824.01OSCiFederal Council Ordinance1 ott 1996Fonte originale
(art. 32 LSC)
La persona soggetta al servizio civile notifica senza indugio al CIVI la sua impossibilità, per ragioni di salute, di dar seguito a una convocazione. Essa acclude alla notificazione un certificato medico.
Chi presta servizio civile comunica senza indugio all’istituto d’impiego ogni limitazione della sua capacità al lavoro dovuta a malattia o infortunio.
La persona che presta servizio civile si procura un certificato medico e lo presenta all’istituto d’impiego entro tre giorni. La scelta del medico è libera. Se il periodo d’impiego dura più di un giorno, essa deve presentare un certificato medico soltanto se la limitazione della capacità al lavoro dura più di un giorno.1
L’istituto d’impiego avvisa senza indugio il CIVI se la durata prevedibile dell’incapacità al lavoro eccede cinque giorni.2
Esso acclude il certificato medico alla prossima comunicazione dei giorni di servizio destinata al CIVI.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 dic. 2010, in vigore dal 1° feb. 2011 (RU 2011 151). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215). ↩
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