(art. 4 cpv. 2 e 2bisLSC)
- In caso di impieghi nell’agricoltura e nell’economia forestale, le persone che prestano servizio civile possono guidare veicoli nonché utilizzare installazioni e apparecchi pericolosi se sono state istruite in precedenza a tale scopo e se indossano l’equipaggiamento di protezione richiesto.
- In particolare esse non possono essere impiegate, senza una formazione professionale, in lavori di esbosco nonché in lavori di abbattimento e di depezzatura effettuati con una motosega.
- All’inizio del periodo d’impiego, l’istituto d’impiego controlla le capacità della persona che presta servizio civile e sorveglia le sue attività nella fase d’introduzione.