(art. 4 cpv. 2 e 2bisLSC)
- Nella produzione agricola la collaborazione da parte delle persone che prestano servizio civile è ammessa:
- 1 .
- nel quadro di progetti e programmi intesi a migliorare le condizioni di vita o di produzione:
1. se le persone che prestano servizio civile sono state convocate d’ufficio secondo l’articolo 31a capoverso 4,
2. per ovviare a un sovraccarico temporaneo di lavoro a cui deve far fronte l’azienda agricola o durante un’interruzione dei lavori dovuta a fattori meteorologici.2
- Nella produzione nell’ambito dell’economia forestale è ammessa la collaborazione da parte delle persone che prestano servizio civile che sono state convocate d’ufficio secondo l’articolo 31a capoverso 4.