824.01OSCiFederal Council Ordinance1 ott 1996Fonte originale
(art. 39 LSC)
La persona soggetta al servizio civile paga direttamente le spese del trasporto dei bagagli quando dà seguito a una convocazione e quando è licenziata dal servizio.
Il CIVI rimborsa alla persona soggetta al servizio civile, dietro presentazione delle ricevute, le spese di tali trasporti effettuati mediante mezzi di trasporto pubblici, se detti trasporti erano necessari. Esso non assume a proprio carico le spese di trasloco.1
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215). ↩
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