824.01OSCiFederal Council Ordinance1 ott 1996Fonte originale
(art. 45 LSC)
Su richiesta del CIVI, l’istituto d’impiego fornisce a quest’ultimo tutte le informazioni utili relative al servizio civile e gli consegna i documenti necessari. Gli comunica senza indugio avvenimenti particolari importanti.
L’istituto d’impiego invia al CIVI, entro cinque giorni dalla fine del periodo di conteggio, la notificazione dei giorni di servizio.1
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 5 dic. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 5215). ↩
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