(art. 46 cpv. 1bis, 2 e 3 LSC)
- Il CIVI può rinunciare, integralmente o in parte, a riscuotere i tributi se:
- in un settore d’attività in una regione, l’offerta di posti d’impiego autorizzati copre meno del 50 per cento della domanda di possibilità d’impiego corrispondenti;
- l’istituto d’impiego è un’azienda agricola il cui reddito non supera i 25 000 franchi all’anno;
- ha proceduto a una convocazione d’ufficio (art. 31a cpv. 4) perché la persona che presta servizio civile non ha cooperato in maniera sufficiente per concludere una convenzione d’impiego; il CIVI deve essere giunto alla conclusione, sulla base del comportamento tenuto in precedenza dalla persona che presta servizio civile, che quest’ultima necessita di un’assistenza speciale e che l’onere supplementare che ciò comporta è particolarmente elevato;
- la persona che presta servizio civile convocata è affetta da una malattia, purché precedentemente:
1. abbia svolto un colloquio presso il CIVI, e
2. il CIVI sia giunto alla conclusione, dopo aver consultato l’istituto d’impiego, che la persona che presta servizio civile necessita di un’assistenza speciale e che l’onere supplementare che ciò comporta è particolarmente elevato;
e.1 si tratta di un impiego per la prevenzione o l’aiuto in caso di catastrofe o di una situazione d’emergenza o per la rigenerazione.
- Il CIVI riscuote tuttavia i tributi:
- se si tratta di comunità aziendali, anche se composte di aziende agricole il cui reddito individuale non supera i 25 000 franchi annui;
- se si tratta di aziende con pascoli comunitari e di aziende d’estivazione formate da diversi gestori privati indipendenti.
- Per calcolare il reddito di cui al capoverso 1 lettera b e al capoverso 2 lettera a il CIVI si basa sul reddito imponibile tassato secondo la legge federale del 14 dicembre 19902sull’imposta federale diretta, dedotti 50 000 franchi per i gestori coniugati, e maggiorato di 500 franchi per ogni 10 000 franchi di sostanza imponibile secondo l’ultima tassazione definitiva. Fanno stato i valori degli ultimi due anni fiscali che sono stati oggetto di una tassazione definitiva passata in giudicato fino al momento della presentazione della domanda di riconoscimento quale istituto d’impiego. Se questi risalgono a più di quattro anni prima, si prende in considerazione la tassazione provvisoria. Se questa è divenuta definitiva, si verifica l’assoggettamento.