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Art. 14

830.11OPGAFederal Council Ordinance1 gen 2003Fonte originale
  1. Per l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti nonché per l’assicurazione contro l’invalidità, il regresso è esercitato dall’UFAS in collaborazione con le casse di compensazione e gli uffici AI. A tale scopo l’UFAS stipula le necessarie convenzioni con le casse di compensazione e gli uffici AI.1
  2. Se l’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni o l’assicurazione militare esercitano il regresso, essi fanno valere anche il diritto di regresso dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e dell’assicurazione contro l’invalidità. A tale scopo l’UFAS stipula con i due assicuratori sociali le necessarie convenzioni.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5149).

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