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Art. 17

830.11OPGAFederal Council Ordinance1 gen 2003Fonte originale

Se al regresso partecipano più assicuratori, essi designano un unico rappresentante nei confronti del responsabile. Se non giungono a un’intesa, la rappresentanza è esercitata nell’ordine seguente:1

  1. dall’assicurazione contro gli infortuni;
  2. dall’assicurazione militare;
  3. dall’assicurazione malattia;
  4. dall’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e dall’assicurazione per l’invalidità.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5149).

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