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Art. 18

830.11OPGAFederal Council Ordinance1 gen 2003Fonte originale

(art. 32 LPGA)

  1. L’assistenza giudiziaria e amministrativa è rimborsata se:
    1. i dati, su richiesta dell’assicuratore, devono essere comunicati in una forma che comporta un lavoro considerevole; e
    2. la legislazione relativa a un’assicurazione sociale lo prevede esplicitamente.
  2. Nei casi di cui all’articolo 32 capoverso 3 LPGA, l’organo che ha ricevuto la richiesta di comunicazione di dati può riscuotere un emolumento, se tale comunicazione richiede un lavoro considerevole o in caso di richieste sistematiche.

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