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Art. 7e

830.11OPGAFederal Council Ordinance1 gen 2003Fonte originale
  1. Il titolare dell’autorizzazione è tenuto a comunicare immediatamente all’UFAS:
    1. qualsiasi cambiamento sostanziale della situazione che ha determinato il rilascio dell’autorizzazione;
    2. l’eventuale apertura nei suoi confronti di un procedimento penale o civile per lesioni della personalità secondo gli articoli 28–28b del Codice civile1che ha un nesso con l’attività soggetta ad autorizzazione e che può pregiudicare la garanzia di un esercizio irreprensibile di questa attività e la buona reputazione.
  2. L’autorizzazione è revocata, se:
    1. una delle condizioni di cui all’articolo 7b non è più adempiuta;
    2. l’obbligo di comunicazione di cui al capoverso 1 è violato; o
    3. emergono successivamente fatti in base ai quali essa avrebbe dovuto essere rifiutata, in particolare perché la dichiarazione di cui all’articolo 7b capoverso 1 lettera b non corrispondeva al vero.
  3. Essa può essere revocata, se il titolare dell’autorizzazione:
    1. viola il divieto di pubblicità di cui all’articolo 7d capoverso 2; o
    2. svolge un’osservazione in modo non conforme al diritto.

Footnotes

  1. RS 210

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