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Art. 7h

830.11OPGAFederal Council Ordinance1 gen 2003Fonte originale
  1. Per luogo accessibile al pubblico s’intende il suolo pubblico o privato sul quale è di regola tollerato l’accesso del pubblico.
  2. Un luogo è considerato non liberamente visibile da un luogo accessibile al pubblico, se appartiene alla sfera privata protetta della persona da osservare, in particolare:
    1. l’interno di un’abitazione, inclusi i locali visibili dall’esterno attraverso una finestra;
    2. spiazzi, cortili e giardini cintati e attigui a una casa che generalmente non sono visibili dall’esterno.

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