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Art. 7n

830.11OPGAFederal Council Ordinance1 gen 2003Fonte originale

I periti e i centri peritali devono far pervenire agli assicuratori e agli organi esecutivi delle singole assicurazioni sociali e dei tribunali competenti, su richiesta, i documenti necessari per una verifica dei requisiti professionali e delle prescrizioni qualitative.

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