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Art. 8a

830.11OPGAFederal Council Ordinance1 gen 2003Fonte originale
  1. Gli atti vanno conservati in modo sicuro e appropriato, al riparo da influssi dannosi.
  2. Devono essere protetti mediante misure adeguate di natura edilizia, tecnica e organizzativa da accessi non autorizzati, da modifiche non documentate e dal rischio di perdita.

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