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Art. 8c

830.11OPGAFederal Council Ordinance1 gen 2003Fonte originale
  1. Se l’assicuratore informa oralmente l’assicurato, presso i propri locali, sull’osservazione svolta, gli permette di consultare tutto il materiale ottenuto in occasione dell’osservazione e gli segnala che ha la possibilità di richiedere copie di tutto il materiale in questione.
  2. Se l’assicuratore informa per scritto l’assicurato sull’osservazione svolta, gli dà la possibilità di consultare presso la propria sede tutto il materiale ottenuto in occasione dell’osservazione. Gli segnala che ha la possibilità di richiedere copie di tutto il materiale in questione.

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