831.111OAFFederal Council Ordinance1 giu 1961Fonte originale
Sono tenuti a pagare i contributi:
gli assicurati che esercitano un’attività lucrativa, dal 1° gennaio successivo al compimento dei 17 anni;
gli assicurati che non esercitano un’attività lucrativa, dal 1° gennaio successivo al compimento dei 20 anni.1
L’obbligo contributivo cessa alla fine del mese in cui si raggiunge l’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS.2
Sono reputati aver pagato contributi propri, a condizione che il coniuge abbia versato contributi pari almeno al doppio del contributo minimo di cui all’articolo 13b :
i coniugi senza attività lucrativa di assicurati che esercitano un’attività lucrativa;
gli assicurati che collaborano nell’azienda del coniuge, se non percepiscono un salario in contanti.
Footnotes
Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.