831.201OAIFederal Council Ordinance1 gen 1961Fonte originale
L’assicurazione assume le spese per i provvedimenti d’integrazione attuati all’estero se circostanze particolari lo giustificano e se, grazie a tali provvedimenti, la persona interessata può, con ogni probabilità, esercitare nuovamente un’attività lucrativa o svolgere le mansioni consuete.1
Per le persone che non hanno ancora compiuto il 20° anno di età, l’assicurazione assume le spese per i provvedimenti effettuati all’estero se le possibilità di successo di tali provvedimenti e le condizioni personali della persona interessata lo giustificano.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3859). ↩
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